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Una lettera odierna a tutti i Ministri della Repubblica

Diadmin

Giu 7, 2014
Peppe Sini

Gentile ministro,

facciamo seguito alla nostra lettera del 30 maggio 2014 con la quale rinnovavamo la “richiesta di urgente emanazione di un atto legislativo ovvero regolamentare che disponga la formazione di tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine alla conoscenza e all’addestramento all’uso delle risorse teoriche e pratiche della nonviolenza”.

Ricordavamo gia’ in essa come “nel 2001, dopo la tragedia delle violenze con esiti anche letali in occasione del G8 di Genova, accogliendo una proposta del ‘Centro di ricerca per la pace’ numerosi parlamentari di tutte le forze politiche presentarono un disegno di legge, primo firmatario il senatore Achille Occhetto, che proponeva la formazione di tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine alla conoscenza e all’addestramento all’uso delle risorse teoriche e pratiche della nonviolenza.

“Quella proposta non fu mai calendarizzata, e sebbene nel corso degli anni in varie realta’ locali d’Italia – da Milano a Palermo – si siano sperimentate nelle polizie locali e nazionali attivita’ di formazione alla nonviolenza, l’esigenza di un atto normativo nazionale che promuova ovvero istituisca per le forze dell’ordine l’acquisizione di una specifica conoscenza teorica e di uno specifico addestramento pratico alla nonviolenza si pone ancor oggi come una ineludibile urgenza.

“In altri paesi questa formazione degli operatori di polizia alla nonviolenza e’ una realta’ dal secolo scorso. In Italia e’ una necessita’ da realizzare al piu’ presto”.

E concludevamo con la seguente richiesta: “valuti il Governo quale sia la forma piu’ adeguata per introdurre questa attivita’ formativa nei percorsi di studio, di formazione e di aggiornamento delle cinque polizie nazionali e delle varie polizie locali; se sia preferibile una legge o un regolamento, se l’atto debba essere promosso con un decreto o con un disegno di legge o sia sufficiente una mera circolare ministeriale; valuti il governo la forma adeguata, ma proceda al piu’ presto: formare le forza dell’ordine alla conoscenza e all’uso delle risorse della nonviolenza e’ un bisogno non piu’ rinviabile”.

Tale esigenza, tale proposta, nuovamente sottoponiamo alla sua attenzione.

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Ricordiamo anche quanto abbiamo scritto ancora una volta pochi giorni fa, ovvero che “le cronache giudiziarie riferiscono di tragiche vicende concluse con l’assurda morte di persone che potevano e dovevano essere salvate.

“(…) occorre fare qualcosa; e tra cio’ che occorre fare vi e’ questo: formare le forze di polizia alla conoscenza e all’uso delle risorse teoriche e pratiche della nonviolenza.

“Proprio perche’ l’attivita’ delle forze dell’ordine e’ cosi’ delicata, e proprio perche’ essa si svolge talvolta in situazioni particolarmente critiche, e’ necessario che tutti gli operatori siano formati e addestrati alla riflessione gnoseologica e morale della nonviolenza ed ai metodi interpretativi, comunicativi, deliberativi, operativi e relazionali della nonviolenza.

“(…) chiediamo a tutti i parlamentari, e chiediamo a tutti i ministri, un impegno urgente affinche’ tutti gli operatori di tutti i corpi di polizia statali e locali siano formati e addestrati alla conoscenza e all’uso delle risorse della nonviolenza.

“Subito una legge che aiuti gli operatori delle forze dell’ordine a rispettare la legalita’ e la dignita’ umana fornendo loro adeguate strumentazioni teorico-pratiche, ovvero le risorse offerte dalla nonviolenza.

“Subito una legge che formi le forze dell’ordine alla conoscenza e all’uso di strumenti teorici e pratici, quelli offerti dalla nonviolenza, che possono essere decisivi per prevenire errori, abusi e violenze; che possano salvare delle vite.

“Cosi’ come nel Sudafrica liberato di Nelson Mandela e Desmond Tutu la nonviolenza e’ stata la risorsa utilizzata nel diritto penale e processuale che ha dato luogo a quell’esperienza luminosa della ‘Commissione per la verita’ e la riconciliazione’ che ha indicato all’umanita’ la via adeguata per l’amministrazione della giustizia finanche nella piu’ drammatica delle situazioni, occorre che la nonviolenza sia qui ed ora la risorsa utilizzata per una gestione dell’ordine pubblico che garantisca sicurezza, incolumita’ e protezione dei diritti di tutti gli esseri umani, e che indichi all’umanita’ la via adeguata per inverare nell’operato della polizia la legalita’ democratica come pieno rispetto e promozione della dignita’ umana”.

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Per sua opportuna documentazione alleghiamo a questa proposta i seguenti materiali:

I. il testo del ddl che fu predisposto e presentato (ma che purtroppo non fu mai calendarizzato) nel 2001;

II. un elenco dei primi parlamentari che nel 2001 espressero attenzione e sostegno all’iniziativa;

III. una bozza di raccomandazione del Parlamento al Governo che abbiamo proposto ad alcuni senatori e deputati che hanno espresso nei giorni scorsi disponibilita’ in tal senso;

IV. una bozza di disegno di legge recante complessive “Norme di principio e di indirizzo per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento del personale delle forze di polizia” con relativo impegno di spesa (bozza che riproduce con un solo minimo adeguamento il ddl presentato nel 2001);

V. una bozza di disegno di legge recante “Norme per l’inclusione della conoscenza e dell’addestramento all’uso delle risorse della nonviolenza nell’ambito dei percorsi didattici per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento del personale delle forze di polizia”, bozza che non prevede alcun aggravio di spesa ma solo l’inclusione – nelle attuali attivita’ formative e di aggiornamento – della formazione alla conoscenza e all’uso delle risorse della nonviolenza (bozza che riproduce con i necessari minimi adeguamenti il ddl presentato nel 2001);

VI. una minima bibliografia essenziale di riferimento.

Voglia gradire distinti saluti,

Peppe Sini, responsabile del “Centro di ricerca per la pace e i diritti umani” di Viterbo

Viterbo, 7 giugno 2014

Mittente: Peppe Sini, responsabile del “Centro di ricerca per la pace e i diritti umani” di Viterbo, strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac@tin.itcentropacevt@gmail.comcentropaceviterbo@outlook.it, web:http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

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Allegato primo: Il testo del disegno di legge di iniziativa dei senatori Occhetto ed altri recante “Norme di principio e di indirizzo per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento del personale delle forze di polizia” (2001)

Articolo 1 (Norme di principio)

1. L’istruzione, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia indicate all’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolte mediante programmi ed attivita’ didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella “Carta dei Diritti fondamentali” dell’Unione Europea.

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Articolo 2 (Direttive del Ministro dell’Interno)

1. Il Ministro dell’Interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di autorita’ nazionale di pubblica sicurezza,

– impartisce annualmente le direttive generali per l’attivita’ d’istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche piu’ idonee ad elevare la conoscenza e l’uso dei valori, delle tecniche, delle modalita’ di servizio e delle strategie della nonviolenza;

– fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell’intero ciclo d’istruzione;

– vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualita’ degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell’ordine;

– fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

– si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle forze dell’ordine sia per l’approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

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Articolo 3 (Relazione annuale sull’attivita’ d’istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell’Interno inoltra annualmente alle Camere, prima della scadenza dei termini di presentazione della Legge Finanziaria e della Legge di Bilancio, una particolareggiata relazione sull’attivita’ svolta dal sistema degli istituti d’istruzione delle forze di polizia, nella quale siano esposti:

– gli obiettivi didattici formulati all’inizio dell’anno di gestione;

– gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico operativo e gestionale;

– i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;

– i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie di servizio nonviolento;

– gli obiettivi didattici per l’anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell’attivita’ degli istituti e del miglioramento continuo della qualita’ dei curricula formativi.

2. La relazione, trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato, e’ inoltrata al Comitato di cui al successivo articolo 4 della presente legge.

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Articolo 4 (Comitato parlamentare per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia)

1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi ispirati al miglioramento continuo della qualita’ delle forze di polizia, e’ istituito il Comitato parlamentare per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia.

2. Il Comitato e’ composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sentiti i Presidenti dei Gruppi Parlamentari.

3. Il Comitato

– elegge al suo interno il Presidente e resta in carica per tutta la legislatura;

– svolge approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni e sopralluoghi;

– discute e valuta la relazione annuale del Ministro dell’Interno, di cui all’articolo 3 della presente legge;

– trasmette semestralmente una nota e annualmente una relazione su quanto emerso dai relativi lavori alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno acquisire elementi e valutazioni, delibera di audire il Ministro dell’Interno, o il Sottosegretario di Stato delegato, i responsabili delle forze di polizia e chiunque altri ricopra un incarico istituzionale nel campo dell’istruzione del personale delle forze di polizia.

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Articolo 5 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge valutati complessivamente in ventimila milioni si provvede mediante l’utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l’anno 2001.

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Articolo 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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Allegato secondo: un elenco dei primi parlamentari che nel 2001 espressero attenzione e sostegno all’iniziativa

Tra i membri del Senato della Repubblica nel 2001 hanno espresso attenzione e sostegno tra i primi: Occhetto, Acciarini, Baratella, Battafarano, Battaglia, Bonfietti, Boco, Calvi, Chiusoli, Cortiana, Coviello, Crema, Dalla Chiesa, D’Ambrosio, Dato, De Paoli, De Petris, De Zulueta, Donati, Falomi, Fassone, Filippini, Formisano, Liguori, Longhi, Malabarba, Marini, Martone, Murineddu, Pascarella, Petruccioli, Ripamonti, Salvi, Tessitore, Turroni, Veraldi, Vicini, Viserta, Zancan.

Tra i membri della Camera dei Deputati nel 2001 hanno espresso attenzione e sostegno tra i primi: Fulvia Bandoli, Franca Bimbi, Marida Bolognesi, Paolo Cento, Laura Cima, Elettra Deiana, Titti De Simone, Alfiero Grandi, Franco Grillini, Mimmo Luca’, Marcella Lucidi, Giorgio Panattoni, Alfonso Pecoraro Scanio, Roberta Pinotti, Giuliano Pisapia, Aldo Preda, Ermete Realacci, Carlo Rognoni, Giovanni Russo Spena, Piero Ruzzante, Vincenzo Siniscalchi, Francesco Tolotti, Tiziana Valpiana, Luciano Violante.

Tra i membri del Parlamento Europeo nel 2001 hanno espresso attenzione e sostegno tra i primi: il vicepresidente del Parlamento Europeo Renzo Imbeni, ed i parlamentari europei Giuseppe Di Lello, Claudio Fava, Luisa Morgantini, Giovanni Pittella.

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Allegato terzo: una bozza di raccomandazione del Parlamento al Governo che abbiamo proposto ad alcuni senatori e deputati che hanno espresso nei giorni scorsi disponibilita’ in tal senso

Premesso che

l’attivita’ delle forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria; Corpo dei Vigili del Fuoco, Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera; Corpi di Polizia Locali) richiede che tutti gli operatori siano adeguatamente formati per affrontare anche situazioni altamente critiche;

nella formazione e nell’addestramento a tal fine sono di grande utilita’ le risorse approntate dalla ricerca scientifica ed accademica, dalle esperienze storiche e dalla tradizione formativa in ambito sociale, organizzativo e psicoterapeutico della nonviolenza;

si propone che

il Governo disponga attraverso adeguati strumenti normativi l’inclusione nei percorsi formativi di tutto il personale di polizia della conoscenza e dell’uso delle risorse della nonviolenza.

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Allegato quarto: una bozza di disegno di legge con relativo impegno di spesa recante complessive “Norme di principio e di indirizzo per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento del personale delle forze di polizia”

Articolo 1 (Norme di principio)

1. L’istruzione, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia indicate all’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolte mediante programmi ed attivita’ didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella “Carta dei Diritti fondamentali” dell’Unione Europea.

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Articolo 2 (Direttive del Ministro dell’Interno)

1. Il Ministro dell’Interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di autorita’ nazionale di pubblica sicurezza,

– impartisce annualmente le direttive generali per l’attivita’ d’istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche piu’ idonee ad elevare la conoscenza e l’uso dei valori, delle tecniche, delle modalita’ di servizio e delle strategie della nonviolenza;

– fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell’intero ciclo d’istruzione;

– vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualita’ degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell’ordine;

– fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

– si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle forze dell’ordine sia per l’approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

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Articolo 3 (Relazione annuale sull’attivita’ d’istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell’Interno inoltra annualmente alle Camere, prima della scadenza dei termini di presentazione della Legge Finanziaria e della Legge di Bilancio, una particolareggiata relazione sull’attivita’ svolta dal sistema degli istituti d’istruzione delle forze di polizia, nella quale siano esposti:

– gli obiettivi didattici formulati all’inizio dell’anno di gestione;

– gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico operativo e gestionale;

– i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;

– i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie di servizio nonviolento;

– gli obiettivi didattici per l’anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell’attivita’ degli istituti e del miglioramento continuo della qualita’ dei curricula formativi.

2. La relazione, trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato, e’ inoltrata al Comitato di cui al successivo articolo 4 della presente legge.

*

Articolo 4 (Comitato parlamentare per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia)

1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi ispirati al miglioramento continuo della qualita’ delle forze di polizia, e’ istituito il Comitato parlamentare per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia.

2. Il Comitato e’ composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sentiti i Presidenti dei Gruppi Parlamentari.

3. Il Comitato

– elegge al suo interno il Presidente e resta in carica per tutta la legislatura;

– svolge approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni e sopralluoghi;

– discute e valuta la relazione annuale del Ministro dell’Interno, di cui all’articolo 3 della presente legge;

– trasmette semestralmente una nota e annualmente una relazione su quanto emerso dai relativi lavori alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno acquisire elementi e valutazioni, delibera di audire il Ministro dell’Interno, o il Sottosegretario di Stato delegato, i responsabili delle forze di polizia e chiunque altri ricopra un incarico istituzionale nel campo dell’istruzione del personale delle forze di polizia.

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Articolo 5 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge valutati complessivamente in venti milioni di euro si provvede mediante l’utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l’anno 2014.

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Articolo 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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Allegato quinto: una bozza di disegno di legge recante “Norme per l’inclusione della conoscenza e dell’addestramento all’uso delle risorse della nonviolenza nell’ambito dei percorsi didattici per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento del personale delle forze di polizia”, bozza che non prevede alcun aggravio di spesa ma solo l’inclusione – nelle attuali attivita’ formative e di aggiornamento – della formazione alla conoscenza e all’uso delle risorse della nonviolenza

Articolo 1 (Norme di principio)

1. Nell’ambito dell’istruzione, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia indicate all’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, svolte mediante programmi ed attivita’ didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella “Carta dei Diritti fondamentali” dell’Unione Europea, si includono anche attivita’ didattiche volte alla conoscenza e all’addestramento all’uso delle risorse della nonviolenza.

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Articolo 2 (Direttive del Ministro dell’Interno)

1. Il Ministro dell’Interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di autorita’ nazionale di pubblica sicurezza,

– impartisce annualmente le direttive generali per l’attivita’ d’istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche piu’ idonee ad elevare la conoscenza e l’uso dei valori, delle tecniche, delle modalita’ di servizio e delle strategie della nonviolenza;

– fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell’intero ciclo d’istruzione;

– vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualita’ degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell’ordine;

– fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

– si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle forze dell’ordine sia per l’approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

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Articolo 3 (Relazione annuale sull’attivita’ d’istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell’Interno inoltra annualmente alle Camere una particolareggiata relazione sull’attivita’ svolta dal sistema degli istituti d’istruzione delle forze di polizia, nella quale siano esposti:

– gli obiettivi didattici formulati all’inizio dell’anno di gestione;

– gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico operativo e gestionale;

– i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;

– i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie di servizio nonviolento;

– gli obiettivi didattici per l’anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell’attivita’ degli istituti e del miglioramento continuo della qualita’ dei curricula formativi.

2. La relazione e’ trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato.

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Articolo 4 (Copertura finanziaria)

1. Consistendo la presente legge unicamente nella mera inclusione nei programmi e nelle attivita’ gia’ previsti di una materia di apprendimento ed addestramento – le risorse teoriche e pratiche della nonviolenza -, essa non comporta alcun ulteriore aggravio di spesa.

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Articolo 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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Allegato sesto: una minima bibliografia essenziale di riferimento

1. Alcuni testi specifici

– Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Codice etico per una polizia democratica, Sapere 2000, Roma 2002;

– Emanuele Arielli, Giovanni Scotto, Conflitti e mediazione, Bruno Mondadori, Milano 2003;

– Andrea Cozzo, Gestione creativa e nonviolenta delle situazioni di tensione. Manuale di formazione per le Forze dell’ordine, Gandhi Edizioni, Pisa 2007;

– Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondadori, Milano 2003.

2. Alcuni testi di riferimento

– Vittorino Andreoli, La violenza, Rcs Rizzoli Libri, Milano 1993, 2003;

– Hannah Arendt, La banalita’ del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1964, 1993;

– Franco Basaglia, Scritti, Einaudi, Torino 1981-1982;

– Zygmunt Bauman, La societa’ sotto assedio, Laterza, Roma-Bari 2003, 2005;

– Zygmunt Bauman, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008, 2009;

– Zygmunt Bauman, David Lyon, Sesto potere. La sorveglianza nella modernita’ liquida, Laterza, Roma-Bari 2014;

– Joanna Bourke, Paura. Una storia culturale, Laterza, Roma-Bari 2005;

– Aldo Capitini, Le tecniche della nonviolenza, Libreria Feltrinelli, Milano s. d. (ma 1967), Linea d’ombra, Milano 1989 (ed anche in Aldo Capitini, Scritti sulla nonviolenza, Protagon, Perugia 1992);

– Adriana Cavarero, Orrorismo ovvero della violenza sull’inerme, Feltrinelli, Milano 2007;

– Alessandro Dal Lago, La produzione della devianza. Teoria sociale e meccanismi di controllo, Feltrinelli, Milano 1981;

– Franco Fedeli, Polizia e democrazia, Edizioni Studio Tesi, 1978;

– Erich Fromm, Fuga dalla liberta’, Edizioni di Comunita’, Milano 1963, 1979;

– Michel Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976;

– Mohandas K. Gandhi, Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi, Torino 1973, 1996;

– Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986;

– Emmanuel Levinas, Ethique et infini, Fayard, Paris 1982, Libraire Generale Française, Paris 1997;

– Stanley Milgram, Obbedienza all’autorita’, Einaudi, Torino 2003;

– Salvatore Palidda, Polizia postmoderna, Feltrinelli, Milano 2000;

– Giuliano Pontara, L’antibarbarie. La concezione etico-politica di Gandhi e il XXI secolo, Ega, Torino 2006;

– Giuliano Pontara, La personalita’ nonviolenta, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996;

– Stefano Rodota’, La vita e le regole, Feltrinelli, Milano 2007;

– Françoise Sironi, Persecutori e vittime. Strategie di violenza, Feltrinelli, Milano 2001;

– Edith Stein, L’empatia, Franco Angeli, Milano 1986, 2006;

– Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin, Don D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi, Astrolabio Ubaldini, Roma 1971.

3. Dizionari

– Nicola Abbagnano, Dizionario di filosofia, Utet, Torino 1971, 1977;

– Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino (diretto da), Dizionario di politica, Utet, Torino 1983, 1990, Tea, Milano 1990, 1992;

– Umberto Galimberti, Enciclopedia di psicologia, Garzanti, Milano 1999, 2003;

– Luciano Gallino, Dizionario di sociologia, Utet, Torino 1978, 1993, Tea, Milano 1993.

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